Acquisto terreni: mantenute le agevolazioni per la piccola proprietà contadina

La nuova legge di stabilità 2014 applica la sola imposta catastale nella misura dell' 1% per l'acquisto dei fondi rustici

Con il comma 23, dell’art. 18 del disegno di legge di stabilità per il 2014, il legislatore tributario ha previsto il mantenimento delle agevolazioni per l'acquisto dei terreni agricoli. Tali agevolazioni, con l’anticipazione dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 10, d.lgs. 23/2011 (“fiscalità municipale”), rischiavano di non essere più applicabili a partire dal prossimo 1° gennaio.

In effetti, la proposta di legge in commento dispone, nell’attuale versione (quella proposta in questi giorni), che dal 1° gennaio 2014 entri in vigore la nuova versione dell’imposta di registro, la quale prevede, per i trasferimenti degli immobili di qualsiasi tipo, l’assoggettamento all’imposta proporzionale nella misura del 9%, con la sola esclusione delle unità destinate alla “prima casa”, per la quale l’aliquota applicabile è prevista nella misura più ridotta del 2%.

Agevolazione per acquisto di fondi rustici mantenuta. Il comma 4, di detto articolo, del decreto sulla fiscalità municipale, infatti, ha previsto la soppressione di tutte le agevolazioni previste dalle “leggi speciali”, con la conseguente soppressione anche dell’agevolazione, a regime, prescritta dal comma 4-bis, dell’art. 2, del d.l. 194/2009, convertito con modificazioni nella legge 25/2010, che prevede l’applicazione dell’imposta catastale dell’1% e delle imposte fisse (attuali euro 168, ma dal prossimo anno euro 200) di registro e ipotecaria. La modifica introdotta nel disegno di legge in commento, pertanto s’inserisce in detto contesto con l’aggiunta, all'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23/2011 delle seguenti parole “ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.mDi conseguenza, se tale proposta sarà, come auspicabile, convertita in legge, sarà anche mantenuta “a regime” l’agevolazione per l’acquisto dei fondi rustici da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP).

Soppressioni.  Si evidenzia, però, che verranno soppresse le agevolazioni destinate alla formazione del cosiddetto "compendio unico”, di cui all’art. 5-bis, del d.lgs. 228/2001 e il trasferimento dei terreni agricoli nelle aree montane, di cui all’art. 9, del dpr 601/1973, per i quali trasferimenti, rispettivamente, spettava l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale o la tassazione in misura fissa. Il comma 24, dell’art. 18, della legge di Stabilità 2014, peraltro, apporta una ulteriore variazione al comma 1, dell’art. 1, della Tariffa “Parte I” del testo unico dell’imposta di registro prevedendo che, qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti “diversi” dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa previdenza e assistenza agricola, la detta imposta (di registro) si applica nella misura del 12%, in luogo di quella prescritta dalla legge sul federalismo fiscale, pari al 9%.

Piccola proprietà contadina agevolata. Pertanto, gli agricoltori potranno acquistare terreni agricoli, come qualificati dagli strumenti urbanistici vigenti, da destinare alla propria attività, con l’agevolazione destinata alla piccola proprietà contadina anche nei prossimi anni, con l’ulteriore riduzione del 50% degli onorari notarili, sempreché gli stessi siano inquadrabili come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, e dichiarino lo status nell’atto di compravendita.
È opportuno evidenziare che le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale (IAP) si applicano anche ai soggetti, persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, dell’art. 1, del d.lgs. 99/2004, abbiano presentato un’apposita “istanza” alla regione competente, al fine di ottenere il relativo riconoscimento, nonché risultino iscritti all'apposita gestione dell'INPS; entro 24 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti.

IAP e coltivatore diretto. Pertanto, risulta evidente che l’assunzione della qualifica di “aspirante” resta valida e limitata all’imprenditore agricolo professionale (IAP), mentre il soggetto-coltivatore diretto deve essere già in possesso di detta qualifica al momento dell'acquisto agevolato, con l’ulteriore obbligo destinato a tutti (IAP, aspirante IAP e coltivatore diretto) di essere iscritto “nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”. Sul tema è bene ricordare che la condizione era richiesta, nella versione previgente, solo per l’imprenditore agricolo professionale (IAP) e non anche per il coltivatore diretto (CD) che resta costretto all’iscrizione obbligatoria solo quando destina almeno 104 giornate lavorative all’anno a detta attività. Sulla questione concernente la dimostrazione (prova) del possesso dei requisiti, sia di natura soggettiva che previdenziale, l’assenza di indicazioni e di disposizioni specifiche che la impongano, comporta che gli stessi siano esclusivamente indicati nel rogito e dichiarati al notaio all’atto di acquisto, stante la necessità posta a carico del notaio di registrare telematicamente l’atto, liquidando le imposte sulla base delle risultanze dell'atto stesso e facendo salve le verifiche del rispetto delle condizioni a cura dell'Agenzia delle Entrate.

Si conferma, infine, il permanere dell’obbligo della coltivazione diretta e conduzione per cinque anni, derogabile soltanto quando il terreno è concesso a favore del coniuge o di parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo o nei casi di alienazione derivanti dall’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e/o regionali destinate a favorire l’insediamento dei giovani nel comparto agricolo o tendenti a promuovere il prepensionamento nel comparto, di cui al comma 3, dell’art. 11, D.lgs. n. 228/2001, nonché l’estensione del bonus alle società agricole, di cui all’art. 2, del d.lgs. n. 99/2004, come modificato dal d.lgs. n. 101/2005. (riproduzione riservata)