Con la sentenza del 26 giugno 2013 n. 16072, i giudici supremi sono intervenuti sulla questione concernente il trasferimento di terreni agricoli e fabbricati annessi a favore di un imprenditore agricolo professionale (IAP) risalente al 2004. È opportuno ricordare che l’agevolazione, per l’acquisto dei fondi rustici da parte degli imprenditori agricoli professionali, in analogia di quanto già avveniva per i coltivatori diretti, è costituita dall’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa (attualmente pari a 168 euro) e della catastale in misura proporzionale (1%).
Nuova agevolazione. Con la legge n. 25/2010, il legislatore ha introdotto una nuova tipologia di agevolazione che sostituisce quella della vecchia piccola proprietà contadina (Legge n. 604/1954) e, con la nuova formulazione emerge “inequivocabilmente” che la stessa non costituisce una proroga del regime introdotto dalla legge n. 604 del 1954, ma che la stessa è caratterizzata da una natura “autonoma” e “innovativa”, trovando applicazione negli atti stipulati a partire dal 28 febbraio 2010. Sul punto si deve condividere l’assunto del notariato (confermato indirettamente anche dal recente documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria) che, adottando la soluzione dell’”autonoma” disciplina, ritiene che venga meno “… ogni limitazione dovuta alle pregresse disposizioni sulla PPC le quali, essendo ritagliate sul coltivatore persona fisica, non riuscivano a contemplare fattispecie quali il conferimento di immobili, che solo per via interpretativa si è ritenuto potessero rientrare nel trattamento agevolato …”.
Nessun certificato da presentare. Inoltre, è stata la stessa Agenzia delle Entrate (risoluzione 17/05/2010 n. 36/E) che ha confermato quanto la dottrina (F. G. Poggiani “Cambia l’aiuto a chi compra terreni” - Italia Oggi – 15 maggio 2010) e il notariato (Consiglio nazionale del Notariato – Studi Tributari – Studio n. 49-2010/T) avevano già indicato sulla portata innovativa della disposizione, con la conseguenza che, oltretutto, “la fruizione dell’agevolazione disposta dal comma 4-bis dell’articolo 2 non risulti (rectius risulta) subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 604 del 1954 e, pertanto, non sia più necessaria la presentazione del certificato dell’ispettorato provinciale agrario ovvero dell’attestato provvisorio e definitivo sull’abitualità della lavorazione della terra da parte del beneficiario e sull’idoneità del fondo alla formazione e all’arrotondamento della proprietà contadina”.
Obblighi caduti. La sentenza richiamata, però, è ulteriormente innovativa giacché si preoccupa di valutare “distintamente” gli acquisti operati dal coltivatore diretto, per i quali sussistevano gli obblighi prescritti dalla legge n. 654/1954, da quelli dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), figura introdotta soltanto dal 2004 a cura del D.lgs. n. 99/2004. In effetti, l’interpretazione della Suprema Corte appare condivisibile giacché l’imprenditore agricolo professionale (IAP) non può essere costretto a rispettare obblighi prescritti, dalla vecchia disciplina sulla piccola proprietà contadina (P.P.C.), di cui alla citata legge n. 654/1954, per il coltivatore diretto, pur restando comunque equiparato, come soggetto, a quello del coltivatore diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.lgs. n. 99/2004.
IAP e moderna impresa agricola. Pertanto, all’imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto regolarmente alla gestione previdenziale agricola, è stata riconosciuta un’agevolazione “del tutto nuova”, differente da quella prevista per il coltivatore diretto ancorché richiamata, con la conseguenza che per la Suprema Corte di Cassazione, l’agevolazione applicabile “prescinde dai requisiti in precedenza da certificare, come si evince (…) dall’incompatibilità degli stessi rispetto all’imprenditore agricolo professionale (…) beneficio che, per assolvere alla sua funzione, quella dell’incentivo allo sviluppo della più moderna impresa agricola, non può esser subordinato all’esistenza, da certificare, di requisiti che, nella sostanza, la neghino”.
L'agevolazione destinata all’imprenditore agricolo professionale (IAP), quindi, è da intendersi del tutto nuova rispetto a quella da tempo prescritta per il coltivatore diretto, pur identica nell’entità.
(riproduzione riservata)