La riforma del regime fitosanitario europeo entrerà in vigore il 14 dicembre 2019 e coinvolgerà l’intero comparto agricolo, con misure che interesseranno importazioni ed esportazioni ma anche i metodi di contrasto ai patogeni utilizzati all’interno degli Stati membri.
L’impianto normativo è composto dal Regolamento UE 2016/2031 e dal Regolamento sui controlli ufficiali 2017/625. Questi sono stati ratificati dalla Commissione Europea con l’obiettivo di migliorare la difesa fitosanitaria nell’area dell’Unione, risultata spesso carente negli ultimi anni. I casi più conosciuti di criticità nel campo della diffusione di organismi nocivi sono senz’altro la vicenda di Xylella fastidiosa, di Popilia japonica e di Anoplophora chinensis che hanno coinvolto direttamente anche il nostro Paese.
La normativa non interessa in modo esclusivo le piante ma anche i fattori della loro produzione connessi come ad esempio i substrati. È fatto infatti divieto di importazione di suolo dai Paesi extra-UE, per impedire la contaminazione del territorio da parte di nematodi non desiderati. Questo particolare provvedimento ha certamente una validità nella prevenzione delle problematiche connesse ma di fatto limita in modo significativo la commercializzazione delle alberature. È presente inoltre una lista di specie considerate ad alto rischio fitosanitario per le quali è vietata l’importazione. Nel caso in cui sia identificata la richiesta di importazione di tali piante e prodotti vegetali, essi devono essere soggetti a una valutazione dei rischi. Alcune piante di questa lista sono: Acacia, Acero, Alnus, Berberis, Castanea, Cornus, Corylus, Diospyros, Fagus, Fraxinus, Populus e Quercus.
Il nuovo Regolamento UE mantiene inalterati tutti gli obblighi precedentemente fissati come ad esempio il passaporto delle piante, ma introduce una sostanziale novità: l’obbligo di totale tracciabilità della produzione agricola.
Questo significa che per ogni unità di produzione deve essere possibile costruirne la storia, dalla riproduzione alla commercializzazione. La tracciabilità totale servirà, nel caso dell’identificazione di un organismo nocivo su un lotto di piante, a rintracciare e controllare tutti gli operatori della filiera che hanno contribuito al processo di produzione. In relazione al passaporto, questo deve essere composto da un’etichetta fisicamente applicata all’unità di vendita e deve indicare il codice di tracciabilità da cui è possibile, su richiesta dell’Autorità competente, determinare tutti gli spostamenti che il materiale vegetale ha effettuato nel corso della sua storia produttiva.
Ogni azienda può dotarsi di un Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, finalizzato a comunicare preventivamente alle autorità competenti le metodologie di produzione e le modalità di contrasto adottate nel caso di identificazione di un organismo nocivo. Questo piano di gestione volontario dovrebbe avere la funzione di snellire i controlli presso i produttori.
Il settore florovivaistico è uno dei più interessati dalla normativa poiché in essa sono contenute principalmente prescrizioni che riguardano specie ornamentali di largo utilizzo poiché il commercio di piante ornamentali è sempre stato considerato come uno dei principali canali di accesso di organismi indesiderati: questo nuovo regolamento si pone come obiettivo la drastica riduzione delle fonti di rischio.
Numerose sono state le iniziative sul territorio volte a fare chiarezza sulla normativa, tra le quali il recente convegno di Anve al Flormart, del quale è possibile accedere agli
atti.