Il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica

Una panoramica sul futuro normativo di un metodo di produzione sempre più utilizzato
Il 14 giugno 2018 è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il nuovo regolamento sull’agricoltura biologica (Regolamento UE 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018), che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2021.
Nella tabella alla fine dell'articolo sono riportate le novità più rilevanti del nuovo Regolamento n. 2018/848 rispetto all’attuale Regolamento n. 834/2007.

Import ed export. 
Il regime di equivalenza presente nella precedente normativa verrà sostituito dal regime di conformità, con l’intenzione di garantire condizioni di parità a tutti i produttori e assicurare ai consumatori medesimi livelli qualitativi sia per prodotti UE che per prodotti extra UE.
L’attuale regime di equivalenza consente l'importazione di prodotti ottenuti attenendosi a disciplinari di produzione affini, ma non necessariamente uguali, a quello dell'Unione Europea. Pertanto, differenze di carattere climatico, pedologico o ambientale possono comportare l'utilizzo da parte di paesi terzi di materiale fitosanitario o tecniche agronomiche non consentite in Europa.
L'entrata in vigore del regime di conformità comporterà  dei benefici sia per i produttori che per i consumatori europei ed italiani: gli standard di produzione dei prodotti d'importazione saranno totalmente omologati a quelli europei, andando così a sopprimere la slealtà nelle transizioni di mercato e a garantire una maggiore sicurezza alimentare per i consumatori.
Il beneficio economico potrà essere osservato solamente nel lungo periodo: in primo luogo perché sarà necessario del tempo affinché gli organismi di controllo esteri possano comprendere ed adattarsi al nuovo regolamento; in secondo luogo perché la disposizione prevede un periodo transitorio fino al 2025 durante il quale potrebbe verificarsi un’intensificazione delle importazioni allo scopo di eludere  le disposizioni della futura normativa.
 
Certificazione di gruppo. Il nuovo regolamento prevede l'introduzione della certificazione di gruppo, attualmente riservate esclusivamente ai produttori dei paesi in via di sviluppo, con l’obbiettivo di rendere più accessibile l’onerosa certificazione biologica per tutte quelle aziende di dimensioni ridotte, spesso collocate in aree marginali. Per accedere a questa agevolazioni sarà necessario rispondere a requisiti economici o di superficie. I parametri di superficie prevedono la dimensione massima di 5 ha di superficie, 0,5 ha nel caso di serre e 15 ha nel caso di prati pascoli; i parametri economici prevedono un fatturato di produzione biologica non superiore ai 25.000 € , output di produzione non superiori ai 15.000 € o un costo della certificazione che gravi per oltre il 2% del fatturato.
 
Controlli. La nuova legislazione prevede la possibilità di controlli biennali piuttosto che annuali per quelle aziende che hanno rispettato tutti gli standard di produzione nel triennio precedente e dunque presentano una bassa possibilità di non conformità.
Questa norma potrebbe comportare una riduzione dei costi legati alla certificazione, ma sicuramente non implicherebbe nessuna riduzione del carico burocratico a cui sono sottoposte le aziende.
 
Coltivazioni fuori suolo. La regolamentazione per l’agricoltura biologica sancisce le connessione suolo-pianta come principio fondamentale per il mantenimento della fertilità e della biodiversità del suolo. Tuttavia, l’assenza di una normativa generale che regolamentasse l’argomento ha consentito, negli ultimi anni, lo sviluppo di pratiche differenti a livello di singola nazione, inducendo la diffusione di colture fuori suolo nei paesi nord europei.
Il nuovo regolamento, dopo l’insorgere di forti dissonanze tra gli Stati del Nord Europa e gli stati della zona mediterranea, non ha riconosciuto il metodo di produzione fuori suolo come compatibile con il metodo di produzione biologica. Tuttavia, agli Stati membri che hanno già autorizzato questa pratica (Danimarca, Svezia e Finlandia), sarà concesso un ulteriore periodo di dieci anni per poter avvalersi di questo metodo, senza possibilità di aggiungere nuove superfici a quelle già certificate come biologiche entro il 28 giugno 2017. 
La deroga per l’utilizzo di questo sistema è frutto delle forti pressioni esercitate dai Paesi nordici, caratterizzati da un clima rigido, impossibilitati nella coltivazione di determinate colture e perciò tagliati fuori da una fetta di mercato.

Contaminazioni accidentali. 
Il punto fondamentale di questo regolamento sarebbe dovuto essere l'introduzione di un limite massimo per i residui di agrofarmaci provenienti da contaminazioni accidentali. Tale imposizione non è avvenuta. Il limite italiano, introdotto mediante il DM 309/2011 e pari a 0,01 mg, potrà essere mantenuto a patto che non venga vietata la circolazione di prodotti comunitari che non lo rispettano.
La mancata imposizione di una soglia massima è frutto delle fortissime pressioni esercitate da Germania, Olanda e dai Paesi nord europei: in queste nazioni il volume di acquisto è maggiore del volume di produzione e la fidelizzazione dei clienti è tale da non indurli a porsi domande in merito all’origine e alle caratteristiche qualitative del prodotto.
Il problema che si pone per l’Italia è enorme e riguarda sia i consumatori che i produttori. I consumatori, che acquistano biologico perché non desiderano residui di agrofarmaci nel loro cibo, non potranno più avere alcun tipo di garanzia a riguardo. Conseguentemente, la loro fiducia nell’agricoltura biologica potrebbe diminuire a tal punto da indurli alla scelta di cibi ottenuti con il metodo convenzionale. I produttori invece saranno penalizzati perché i loro prodotti si troveranno a competere con merce potenzialmente non in linea con il disciplinare: se una partita di frutta trattata e con un basso residuo di agrofarmaco fosse mischiata con una partita in regola, sarebbe difficile risalire alla provenienza ed altrettanto difficile sarebbe punire la frode, con conseguente danno per i produttori in regola.

Materiale di propagazione. 
Attualmente la presenza di materiale riproduttivo biologico è scarsa, pertanto, l'utilizzo di materiale di propagazione non certificato, in particolare di sementi, è consuetudine per gli agricoltori.
Le disposizioni dettate dal nuovo regolamento prevedono una progressiva eliminazione delle deroghe per l'utilizzo di tale materiale, con limite massimo posto per il 2035. Inoltre, ogni stato membro avrà l'ordine di istituire un data base, già presente in Italia da febbraio 2017, contenente l'intera lista di materiale biologico riproduttivo disponibile.
Il sistema attualmente utilizzato per la concessione delle deroghe è il meccanismo “a semaforo”: per il materiale di propagazione facilmente reperibile come biologico, il bollino è rosso e la deroga non è concessa. Per il materiale disponibile, ma che potrebbe riportare eccessive difficoltà per essere reperito (ad esempio se per coltivare una particolare varietà di grano, un agricoltore siculo dovesse recarsi fino in Trentino), il bollino è giallo e la domanda di deroga deve essere analizzata in funzione della situazione. Il bollino diventa verde quando non è in alcun modo possibile reperire materiale di propagazione certificato.
 
 
 
Confronto tra il vecchio e nuovo regolamento sull’agricoltura biologica

Punti qualificanti della normativa

Regolamento 834/2007

Regolamento 2018/848

Esportazioni

Regime di equivalenza per le importazioni da paesi extra europei

Regime di conformità per le importazioni dai paesi extra europei

Certificazione

Certificazioni singole; certificazioni di gruppo consentiti solo per i produttori dei paesi in via di sviluppo

Possibili le certificazioni di gruppo per i piccoli agricoltori europei

Controlli

Un controllo fisico almeno una volta l’anno, di norma senza preavviso

Nell’ipotesi di agricoltori risultati idonei per tre anni di fila, possibilità di controllo biennale, di norma senza preavviso

Coltivazioni fuori suolo

Normate dai singoli stati membri

Normate dal regolamento: non sono previste, ma la loro presenza è derogata per 10 anni in Finlandia, Svezia e Danimarca

Contaminazioni accidentali

Previsti dei limiti massimi in alcuni stati membri, entro i quali il prodotto non può ricevere la certificazione. La soglia italiana è più bassa rispetto quella Europea

Previsti dei limiti massimi in alcuni stati membri, entro i quali il prodotto non può ricevere la certificazione.  La soglia italiana è pari a 0,01 mg/kg ,  ma non può essere vietata la commercializzazione di prodotti provenienti da paesi dell’unione che si attengono al disciplinare ma non rispettano tale limite . Vengono introdotte misure preventive

Materiale di propagazione

Consentito l’utilizzo di materiale di propagazione non biologico, qualora la quantità di materiale biologico a disposizione non sia sufficiente

L’utilizzo di sementi non convenzionale è derogato fino al 2035. Per ogni stato viene istituito un data-base  con la lista del materiale riproduttivo disponibile